PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

      «1. Nei contratti di durata, i prezzi e le altre condizioni possono essere variati solo qualora sussista un giustificato motivo. Nel caso di variazioni sfavorevoli, le modifiche devono essere comunicate direttamente al cliente, il quale può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla comunicazione, alle condizioni precedentemente pattuite, con l'esclusione di qualsiasi penale e spesa di estinzione del rapporto».

      2. Il comma 3 dell'articolo 118 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è abrogato.